Pubblicato il 2 aprile 2025
FAQ

In linea di principio tutte le imprese possono concludere un accordo sugli obiettivi a titolo di misura volontaria. Una convenzione sugli obiettivi può essere utilizzata anche per l'attuazione dell'articolo cantonale sui grandi consumatori, in combinazione con gli strumenti della Confederazione. Sono autorizzate ad avanzare pretese finanziarie relative a rimborsi e tasse (tassa sul CO2, supplemento rete) solo le imprese che hanno concluso un accordo sugli obiettivi riconosciuto per tale scopo. I criteri per il rimborso del supplemento rete sono disponibili (qui), mentre quelli per l’impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO2) sono riportati (qui).
Costi per la definizione di un accordo sugli obiettivi sono a pagamento e i relativi costi sono a carico dell’impresa. Le persone dell'azienda possono anche inserire i dati autonomamente. In questo caso, i costi sono principalmente dovuti al lavoro svolto in proprio.
Un accordo sugli obiettivi ha una durata di 10 anni indipendentemente dallo scopo di utilizzo.
Al fine di determinare le misure economiche, la durata del payback viene calcolata una tantum al momento della definizione degli obiettivi per tutte le misure tecnicamente possibili. Per la durata del payback sostenibile dal punto di vista dell’economia aziendale si distingue tra le seguenti categorie di misure: misure su infrastrutture e su impianti di lunga durata e/o compatibili con più prodotti e processi: payback entro 12 anni; altre misure: payback entro 6 anni.
I limiti di sistema di un accordo sugli obiettivi risultano dall’aggregazione di singoli siti produttivi che possono essere ubicati in diverse località geografiche. Un accordo sugli obiettivi può quindi includere uno o più siti produttivi.