Pubblicato il 6 ottobre 2025
FAQ Tool COM

Utente / Autenticazione
Se il superuser dell'impresa non è stato inserito correttamente (una CO migrata) o non è più raggiungibile (il dipendente ha lasciato l'impresa), è possibile modificare il superuser dell'impresa come segue:
- La persona responsabile corretta per l'impresa si registra con l'indirizzo e-mail corretto e l'IDE corrispondente come «Superuser dell'impresa» su https://zvm-tool.bfe.admin.ch.
- Successivamente, la persona contatta l'assistenza del tool COM (support@zvm-tool.ch) affinché le venga assegnato il ruolo di «Superuser dell'impresa» e venga cancellato il vecchio utente.
- Una volta assegnato il ruolo, il nuovo superuser potrà aggiornare i dati di contatto a livello di impresa, nella convenzione sugli obiettivi e negli stabilimenti stessi.
Il tool COM utilizza il sistema di autenticazione eIAM tramite AGOV o CH-Login, su cui l'UFE non ha alcuna influenza.
Le modifiche al Suo account (cognome, nome, indirizzo e-mail) devono quindi essere effettuate direttamente nel Suo account AGOV o CH-Login.
Non siamo in grado di modificare direttamente questi dati nel tool COM.
Limiti del sistema
Si applica il principio seguente: una CO per impresa (persona giuridica con un numero di identificazione fiscale) e quindi la registrazione indipendente nel tool COM. Il limite di sistema di una CO risulta dall'aggregazione di singoli stabilimenti che possono trovarsi in luoghi geograficamente diversi. Una CO può quindi comprendere uno o più stabilimenti.
Infatti, non appena più imprese fanno parte di una CO, prima o poi possono insorgere costi aggiuntivi, sia in relazione a fusioni, scissioni o crescita, con il conseguente rischio di non rispettare gli obiettivi prefissati. In particolare, nel caso della RSR o dell'obbligo di riduzione, l'impresa è indipendente dalle altre imprese, poiché ha attuato integralmente tutte le misure.
Conformemente alle disposizioni della direttiva, in particolare ai capitoli 4.5 e 4.4.3, tutti i siti/stabilimenti di un'impresa devono essere inclusi nella convenzione sugli obiettivi.
È possibile attribuire il consumo energetico e le relative misure adottate dagli stabilimenti con una quota minima sul consumo energetico complessivo a uno stabilimento soggetto a registrazione, a condizione che per tale stabilimento non sia previsto alcun obbligo di riduzione. In alternativa, data la quota minima sul consumo energetico complessivo, è possibile rinunciare a prendere in considerazione tali stabilimenti, previa autorizzazione dell'UFE.
Questa disposizione si applica a tutte le finalità di una convenzione sugli obiettivi.
Gli stabilimenti costituiscono l'unità più piccola nel tool COM e necessitano di un numero RIS. Il confine del sistema con i relativi stabilimenti deve essere definito/raggruppato in base alla struttura operativa prima della registrazione nel tool COM.
Qualora gli stabilimenti non dispongano ancora di un numero RIS, l'impresa può richiederlo al seguente indirizzo: uid@bfs.admin.ch.
Ruoli nel tool COM
Solo i consulenti energetici certificati possono accedere all'UZV dell'impresa e quindi fornire assistenza e supporto.
Solo l'impresa può aggiungere consulenti.
Si applica il principio seguente: una CO per impresa (persona giuridica, con un IDE) e quindi la registrazione indipendente nel tool COM.
Tuttavia, un utente può ricoprire il ruolo di superuser o collaboratore per più imprese. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo «Registrarsi per un'altra impresa» nel manuale d'uso.
Tipo di CO / ACE
Una volta creata la CO, né il consulente né l'impresa possono correggere il tipo di CO (solo il modello e l'anno di inizio). In questo caso, tuttavia, la CO può essere cancellata e ricreata.
La creazione avviene tramite il tool COM.
Scadenze per la presentazione di una CO
Dopo il controllo della qualità da parte del pool di consulenti, una CO viene sottoposta per 20 giorni di calendario alla prima verifica da parte del/dei Cantone/i. Se tale termine scade senza essere stato utilizzato, la CO viene automaticamente inoltrata all'UFE.
- Questi 20 giorni di calendario devono quindi essere considerati per il momento X, per la presentazione di una CO all'UFE.
- Tutte le fasi/i processi precedenti devono quindi essere completati in anticipo (controllo della qualità da parte del pool di consulenti e esame da parte dei Cantoni). L'UFE necessita di tre mesi per l'audit/l'esame della CO.
Audit di una CO e monitoraggio
È possibile apportare correzioni retroattive alla CO e ai dati di monitoraggio.
bonus efficienza ewz
Si applica la seguente regola:
- Le CO relative al «bonus efficienza ewz» che scadranno alla fine del 2024 devono essere sottoposte a verifica tramite il tool COM entro e non oltre il 18 ottobre 2024 presso l'UFE (ovvero completato il controllo della qualità dei pool di consulenti e l'audit dei Cantoni).
- Da parte della Confederazione, esamineremo/auditeremo le CO, dopodiché le imprese o i gestori degli impianti potranno renderle «effettive» nel tool COM entro la fine del 2024, affinché le CO siano «valide» a partire dal 1° gennaio 2025.
- Dati per il valore iniziale: t-1 e t-2 à dati del 2023* (si prega di consultare le disposizioni dettagliate).
- Indicatori analoghi alla regolamentazione relativa al valore iniziale: t-1 e t-2 à utilizzare i dati del 2023, nessuna proiezione.
- Le imprese o i gestori di impianti (imprese SU) ricevono dall'UFE la prova che una CO è «in vigore». Requisito: tutti gli stabilimenti con i numeri di impianto / codici di misurazione pertinenti sono stati registrati in modo corretto / completo nel tool COM e la CO ha lo stato «in vigore».
Il tool COM richiede i dati per t-1 e t-2 (plausibilità), pertanto i campi non possono essere lasciati vuoti.
Disposizioni dettagliate:
Per la CO-CO2 vale quanto segue: i gestori di impianti che intendono assumersi un obbligo di riduzione devono rispettare le disposizioni dell'ordinanza sul CO2, che dovrebbe entrare in vigore solo nell'aprile 2025 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Ai fini della parità di trattamento, una CO deve essere adeguata a posteriori per quanto riguarda l'obbligo di riduzione rispetto al valore iniziale e i nuovi tempi di ammortamento previsti. Nel corso del 2025, gli operatori con una CO-CO2 dovranno quindi rivedere nuovamente la CO o adeguare la stessa alle condizioni legali e normative allora vigenti (reaudit). L'obbligo di avviare tali adeguamenti spetta agli operatori di impianti che intendono ottenere l'esenzione dalla tassa sul CO2.
Per le CO-MV e le CO-AGC si applica quanto segue: nuova verifica nel 2025.
Se il CO che state elaborando viene utilizzato per il rimborso del supplemento di rete (CO-RSR), si applicano i termini di cui all'art. 39 cpv. 1 EnV.
L'inserimento avviene nel tool COM alla voce Indicatori > Programmi bonus. È possibile inserire il numero dell'impianto tramite «copia e incolla».
Energia / Vettori energetici
Per una CO è necessario inserire il prezzo mediano negli anni t-1 e t-2. Per gli anni di monitoraggio è necessario inserire il prezzo del vettore energetico nell'anno di monitoraggio.
I fattori di conversione e i poteri calorifici utilizzati nel tool COM per i vettori energetici sono quelli specificati dall'UFAM e dall'UFE e sono disponibili qui:
- Scheda informativa «Fattori di emissione di CO2 dell'inventario dei gas serra della Svizzera, Inventario dei gas serra della Svizzera», UFAM
- Documento «Statistica complessiva svizzera dell'energia», Statistica dell'energia, UFE
È necessario creare un vettore energetico specifico per l'autoproduzione. La produzione e la vendita devono essere indicate nella sezione «Autoproduzione» di questo vettore energetico. Si prega di consultare il capitolo 9.11 del manuale d'uso.
Sì, è disponibile una funzione di importazione tramite file Excel. L'utilizzo di questa funzione è descritto nel manuale d'uso.
Rappresentazione della situazione energetica (RSE)
Il diagramma di Sankey è una semplice rappresentazione grafica dei flussi energetici secondo il principio di Pareto, che consente di riconoscere/valutare il potenziale. La CO si basa sulle misure adottate e sui loro effetti.
L'obiettivo deve essere quello di rappresentare un diagramma di Sankey che sia significativo a livello di stabilimento, in modo che l'impresa/il revisore possa comprendere dove va a finire l'energia e quali sono i principali consumatori. L'obiettivo consiste quindi anche nel dichiarare almeno l'80% dell'energia finale consumata/trasformata.
Per un convertitore, il diagramma di Sankey si limita quindi all'input di una o, a seconda del tipo, due vettori energetici finali. Per i «consumatori termici / pozzi rispetto ai convertitori di energia registrati», il diagramma di Sankey si limita alla selezione di un vettore energetico. Viene rappresentato un livello di conversione.
Decidete quale vettore energetico rappresenta la quota maggiore e definite quindi i convertitori di energia, i consumatori e i pozzi di assorbimento. In alcuni casi è necessaria una suddivisione, in altri no. In questo ambito, la competenza spetta a voi in qualità di consulenti energetici. Effettuate un'aggregazione sensata e in base all'utilità.
Per ulteriori dettagli e casi particolari, è possibile caricare documenti o grafici aggiuntivi a integrazione del diagramma di Sankey del tool COM.
Misure
Al momento non sono previste misure standard specifiche per le serre.
Sì, è possibile/opportuno. Nel modello delle misure vengono utilizzate fondamentalmente misure standard per l'elenco delle misure, la definizione degli obiettivi e l'attuazione.
L'importo complessivo dei risparmi finanziari e dei costi aggiuntivi può essere inserito nel campo «Risparmi finanziari e costi aggiuntivi» della misura. Se sono previsti solo costi aggiuntivi, è possibile inserire un valore negativo.
I dati della stazione meteorologica vengono inseriti individualmente, poiché nel caso di un raggruppamento di stabilimenti (stabilimento virtuale) si applicano misure diverse per i diversi stabilimenti.
A livello delle misure nel monitoraggio sono disponibili una casella di controllo e un elenco a tendina.
Monitoraggio
Sì, il monitoraggio e la creazione dei rapporti di monitoraggio vengono effettuati nel tool COM.
L'effetto delle misure deve essere inserito individualmente per ciascuna misura. Viene visualizzato il valore pianificato originario da una CO.
No, il consumo energetico finale deve essere dichiarato solo in una CO (diagramma di Sankey).
Le misure incluse nel percorso obiettivo non vengono ricalcolate in base all'aumento o alla diminuzione dei prezzi dell'energia.
SSQE
Queste informazioni sono disponibili nel manuale d'uso.
Rapporti ed esportazioni
Quando registrate gli acquisti di gas naturale, assicuratevi di selezionare l'unità corretta. Nella maggior parte dei casi, le quantità indicate sulle fatture sono espresse in kWh(Hs), ovvero nel potere calorifico superiore. Nel tool COM, l'unità standard «kWh» corrisponde a kWh(Hi), ovvero al potere calorifico inferiore.
Per poter esportare i dati di acquisto dei vettori energetici rilevanti ai fini della tassa sul CO2, si prega di assicurarsi che sia stata inserita la data di consegna degli acquisti. Senza la data di consegna, i dati di acquisto non vengono esportati.
L'impresa è proprietaria dei dati relativi alla propria CO, pertanto solo i dipendenti dell'impresa possono redigere il rapporto CO.
Bug
Si prega di segnalare la sua richiesta tramite la hotline (support@tool-com.ch).
Convenzione sugli obiettivi combinata (COC) per le comunità di emissione
Esistono delle eccezioni relative ai gruppi di emissione ai sensi della legislazione sul CO₂. Le imprese che desiderano costituire un gruppo di emissione possono unirsi in una convenzione sugli obiettivi combinata (COC).
Più stabilimenti della stessa impresa che desiderano costituire una comunità di emissione possono essere raggruppati normalmente in una CO. Se necessario, la COC può essere utilizzata anche per il modello dei grandi consumatori dei Cantoni. Si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4.4.3 della direttiva.
Stabilimento virtuale
È possibile raggruppare più stabilimenti fisici in un unico stabilimento virtuale. Gli stabilimenti virtuali sono ammessi solo se la registrazione dei singoli stabilimenti non è ragionevole a causa del loro numero elevato. Per un massimo di 20 stabilimenti, la registrazione di ogni singolo stabilimento è considerata ragionevole; a tal fine, il tool COM mette a disposizione una funzione di copia per gli stabilimenti. La registrazione di un stabilimento virtuale è prevista quando questi appartengono alla stessa persona giuridica. Nel tool COM, i dati formali (nome, indirizzo, numero RIS, ecc.) vengono registrati singolarmente a livello degli stabilimenti fisici. I dati relativi all'RSE, invece, vengono registrati in forma aggregata a livello dello stabilimento virtuale. Si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4.4.3 della direttiva.
Audit di una CUO
Le check lists del controllo della qualità e le check lists di audit sono accessibili a tutti i ruoli autorizzati in una CO o in un monitoraggio nel tool COM. La qualità della CO deve essere adeguata alle finalità e al potenziale dell'impresa.
Migrazione di CO
Tutte le CUO attive con anno di inizio a partire dal 2016 saranno migrate nel tool COM. La migrazione di queste CO è prevista per gennaio 2026.