Ordinanza sul CO2

Gli impegni di riduzione sono uno strumento di politica climatica pensato per quei gestori di impianti il cui volume di emissioni di gas serra non consente loro di partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni e che esercitano attività economiche o di diritto pubblico specifiche, come piscine, ospedali, case di cura o per anziani. I gestori di impianti pagano una tassa sul CO2 sui combustibili fossili, ma possono farsi rimborsare la tassa pagata assumendo nei confronti della Confederazione l’impegno di ridurre le proprie emissioni di gas serra.

L’impegno di riduzione dura fino al 2040, viene disposto dall’UFAM e consiste essenzialmente nelle seguenti parti:

  • domanda relativa a un impegno di riduzione
  • convenzione sugli obiettivi valida per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2
  • rapporto di monitoraggio annuale
  • piano di decarbonizzazione

I punti più importanti dell’impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO2):

  1. Entrata in vigore, scadenze e domande: l’ordinanza sul CO2 entrerà in vigore con effetto retroattivo.
    Il termine previsto per la presentazione della domanda relativa a un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 è il 1° settembre 2025 (art. 146ab progetto ordinanza sul CO2). L’apposito modulo sarà disponibile da fine aprile 2025 tramite la piattaforma CORE (www.core.admin.ch) (comunicazione capitolo 5).

  2. Chi può sottoscrivere un impegno di riduzione?
    Possono sottoscrivere un impegno di riduzione i gestori di impianti che svolgono un’attività economica e, presumibilmente, i gestori di impianti che svolgono un’attività di diritto pubblico secondo l’elenco riportato all’articolo 66 capoverso 5 del progetto dell'ordinanza sul CO2. In tale contesto, le emissioni di gas serra devono derivare, come finora, dall’attività nella misura di almeno il 60 per cento. Un’esenzione dalla tassa sul CO2 non è possibile per la produzione di calore e freddo per edifici abitativi oppure per attività private.

  3. Sono possibili raggruppamenti di emissioni?
    Il perimetro geografico comprende uno o più impianti fissi operanti in un luogo di produzione circoscritto. Più gestori di impianti possono assumere un impegno comune (comunità). Una comunità può essere composta da più gestori con, di regola, un numero massimo di 50 siti. Se la comunità di un impegno di riduzione è composta da più imprese, le rispettive convenzioni sugli obiettivi saranno riunite in una convenzione sovraordinata sugli obiettivi che riporta tutti i siti dell’impegno di riduzione (comunicazione capitolo 1).

  4. Esenzione dalla ridistribuzione:
    un gestore con un impegno di riduzione sarà esentato dalla ridistribuzione della tassa sul CO2 (vedi comunicazione capitolo 11).

  5. Convenzioni sugli obiettivi:
    La convenzione sugli obiettivi va stipulata da un consulente energetico certificato secondo le prescrizioni della direttiva dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). La Confederazione ha trasmesso questo sostegno all’esecuzione a pagamento alle seguenti organizzazioni:

    Agenzia Cleantech Svizzera
    Agenzia dell’energia per l’economia

  6. In che modo viene determinato il potenziale economico dell’impresa?
    Al fine di determinare le misure economiche, la durata del payback viene calcolata una tantum al momento della definizione degli obiettivi per tutte le misure tecnicamente possibili. Per la durata del payback sostenibile dal punto di vista dell’economia aziendale si distingue tra le seguenti categorie di misure: misure su infrastrutture e su impianti di lunga durata e/o compatibili con più prodotti e processi: payback entro 12 anni; altre misure: payback entro 6 anni.

  7. Quale modello posso applicare per l’esenzione dei miei impianti?

    Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra: i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra superano il valore soglia annuo di 200 tonnellate di CO2 possono assumere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Questo si fonda su una convenzione valida. Il gestore con un impegno di riduzione si impegna ad aumentare la sua efficienza in termini di emissioni di gas serra conformemente alla sua convenzione sugli obiettivi, tuttavia in media di almeno il 2,25 per cento all’anno rispetto al valore iniziale riportato nell’impegno di riduzione.

    Obiettivo basato su provvedimenti per impianti di piccole dimensioni: i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra non superano il valore soglia annuo di 1500 tonnellate di CO2 possono assumere un impegno di riduzione con un obiettivo basato su provvedimenti secondo un modello semplificato. Tale obiettivo si fonda su una convenzione sugli obiettivi valida. Il gestore con un impegno di riduzione si impegna ad aumentare l’efficienza globale dei suoi provvedimenti conformemente alla sua convenzione sugli obiettivi, corrispondente a una riduzione annua delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento all’anno rispetto al valore iniziale riportato nell’impegno di riduzione.

  8. Piano di decarbonizzazione:
    Il gestore di un impianto con impegno di riduzione deve presentare alla Confederazione un piano di decarbonizzazione. In tal modo, il gestore può pianificare in modo prospettivo la sua decarbonizzazione dei combustibili fossili. Il piano di decarbonizzazione stabilisce un percorso di riduzione per le maggiori riduzioni possibile delle emissioni dirette di gas serra dei combustibili fossili. Tale percorso può includere volontariamente altre emissioni e definire obiettivi parziali o finali per il periodo dopo il 2040. Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato entro tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione e deve essere verificato da un consulente autorizzato. Il piano di decarbonizzazione deve essere aggiornato ogni tre anni (vedi comunicazione capitolo 7).

  9. Durata e fine anticipata:
    un impegno di riduzione dura generalmente fino al 2040, con la possibilità di una fine anticipata entro il 2030. Altre ragioni probabili di una fine anticipata sono riportate all'articolo 74c del progetto dell'ordinanza sul CO2.

  10. Verifica degli obiettivi:
    l’adempimento dell’obiettivo per il periodo 2025–2030 sarà verificato nel 2030, quello per il periodo 2031–2040 nel 2040 (art. 76 progetto ordinanza sul CO2). Un gestore di impianti che non raggiunge il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o il proprio obiettivo basato sui provvedimenti per il periodo 2025–2030 può farsi computare attestati nazionali o internazionali all’adempimento dell’impegno di riduzione nella misura del 2.5 per cento (comunicazione capitolo 8).
https://www.zv-energie.admin.ch/content/zve/it/home/fakten-und-beispiele/fakten-und-beispiele-bis/co2-verordnung.html